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Sia in occasione della prima autorizzazione in sede di VIA, rilasciata dalla Giunta Scheggi nel 2008 a Scarlino Energia Srl, sia poi in occasione del riesame farsa e delle autorizzazioni rilasciate dalla Giunta Marras nel 2010, presentammo alcune Osservazioni (diap.2-3-4-5-6) per conto del Comitato per il No e del Forum Ambientalista in merito alla violazione di legge per gli scarichi di metalli tossici nel Canale Solmine, già inquinato e inserito nei Piani regionali e provinciali di bonifica. La legge vieta che si possa scaricare ulteriori sostanze pericolose, anche se da impianti a norma, in un sito oggetto di bonifica (diap.9).

La risposta di Scarlino Energia srl, che per legge avrebbe dovuto rispondere in modo adeguato alle Osservazioni presentate, è stata di una arroganza sconcertante. Infatti scrisse che gli scarichi dell’impianto “non sarebbero attinenti al progetto in esame”(diap,7).

La Provincia di Grosseto, violando la legge (!), non chiese spiegazioni, finse di non sapere (dirigenti al tempo erano l’arch. Gracili e poi il dott. Sammurri) e prescrisse il monitoraggio a posteriori, anziché preventivo alle autorizzazioni per verificare la sostenibilità del nuovo impatto. Il TAR toscano ci ha dato ragione e ha censurato l’operato illegittimo della Provincia di Grosseto.

Il risultato del monitoraggio a posteriori, realizzato nell’ottobre 2010 da Arpat sui sedimenti del Canale Solmine, fa registrare molti superamenti dei limiti di legge (diap.8). Per i metalli tossici e cancerogeni il numero di volte superiore alla legge è rispettivamente: 25 per Arsenico; 10 per Piombo; 7,3 per Zinco; 2 per Cadmio; 1,9 per Mercurio; 1,35 per Rame 1,3 per Cromo.

Nonostante che Comuni, Provincia e Regione Toscana abbiano ricevuto questi dati, la legalità sembra non essere più un valore perseguito, neppure quando si tratta di intervenire per eliminare dall’ambiente potenti cancerogeni. Infatti le Conclusioni scritte e inoltrate dall’Arpat di Grosseto non lasciano dubbi, parlando di seria contaminazione (diap.10).

Il monitoraggio viene ripetuto nel 2011 e la novità, che viene riconfermata, è la presenza significativa anche di cancerogeni organici, quali DIOSSINE, PCB ed IPA, oltre la presenza fuori norma dei metalli tossici visti sopra (diap.11).

Oltre alla bonifica, finora omessa, s’impone anche l’eliminazione degli ulteriori scarichi inquinanti, ma qui le opinioni sono nettamente divergenti.

Mentre il prof. Paolo Rabitti spiega nelle 23 pagine della sua Relazione al Consiglio di Stato che le Diossine possono essere di diversa origine, ma che la prevalenza di una particolare specie di Diossina, misurata e trovata a valle dell’inceneritore, può essere stata prodotta solo bruciando rifiuti solidi urbani (diap.12), l’Arpat non compie questa stessa valutazione, rimandando a indefinite emissioni storiche (questa volta non c’entrano gli etruschi…) indicando però la provenienza dall’impianto di combustione delle piriti (diap.13).

Questa volta l’Arpat, come fece negli anni ’90 per l’eccesso di Arsenico trovato nella piana di Scarlino, non può invocare la naturalità, poi smentita da tutti. Ma le fonti bibliografiche citate dal prof. Rabitti a conferma dell’origine da rifiuti urbani e la vaghezza delle spiegazioni dell’Arpat hanno convinto il Consiglio di Stato, che di fatto ha definito “ non inequivoche” le tesi Arpat e “plausibili” quelle sostenute da Rabitti.

Ma un’altra pagina sconcertante, da chiarire in un secondo tempo, è data dalle numerose e clamorose contraddizioni di ARPAT. Ne vogliamo solo anticipare alcune: il rilievo che il prof. Rabitti muove all’operato dell’Arpat in merito ai prelievi e misurazioni degli idrocarburi (IPA), che misurati in uscita dall’impianto di incenerimento, prima che subiscano la diluizione provenienti dalle vasche di raccolta delle acque piovane (diap.14), fanno registrare gli stessi valori, al limite di legge, di quelli registrati dopo la sicura diluizione subita. Poi il fatto che l’ARPAT di Grosseto , contraddicendo le stesse direttive nazionali di APAT, sostenga che i valori limiti di legge per la bonifica dei terreni non costituiscono obbligo di legge per i sedimenti del Canale Solmine.

Alla prossima puntata…

Roberto Barocci,
Forum Ambientalista GR, ReteambienteGr