Una legge che i sindaci non applicano

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Sul principio della Precauzione e sui doveri del Sindaco.

Il D.Lgs. 16.1.2008, n° 4 ha di recente modificato il D.Lgs 152/2006, che detta norme in materia ambientale. All’art.3-ter introduce nella legislazione italiana il principio della Precauzione, previsto dal Trattato Comunitario all’art.174.

Il principio della Precauzione è una novità nel nostro ordinamento, estraneo alla tradizione culturale giuridica del nostro paese e, pertanto, è poco conosciuto e raramente applicato.

Cita il suddetto art.3-ter del Codice dell’Ambiente (il D.Lgs.152/06):

“ La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.”

A sua volta, l’art.174, comma 2 del Titolo XIX TRATTATO CE riporta che:

La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio«chi inquina paga».

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non econimica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

Come è esplicitato sopra è utile rammentare che il principio della Precauzione è distinto e diverso dal principio della Prevenzione e dal principio dell’obbligo di bonifica. A tal proposito e sull’obbligo di provvedere anche in presenza di incertezza scientifica vedi la relazione del prof. G. Di Cosimo: Il principio di precauzione nella recente giurisprudenza costituzionale.

Diverse recenti sentenze della Corte Europea e della Corte Costituzionale italiana hanno precisato il contenuto del principio di Precauzione. Di seguito si riportano alcune sentenze e studi, che chiariscono bene quando e da chi tale principio deve essere applicato.

Un primo chiarimento è dato da una sentenza della Corte europea: (Trib. CE, Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002, T-74/00 Artegodan), dove si legge che:

“il principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici”.

Come leggete, si prescrivono le necessità di provvedimenti per eliminare i rischi potenziali e non solo i rischi certi. Noi siamo stati invece abituati a chiedere interventi per eliminare le cause del danno, a posteriori dell’evento dannoso (vedi il decreto Ronchi del ’97)… In sostanza la legge ora impone di intervenire sia come precauzione in caso di incertezza, sia per prevenire in caso di rischi certi e, come vedremo, consente di concepire l’omissione, qualora non si intervenga in caso di rischio potenziale.

Sul principio di Precauzione si legga la relazione del prof. Stefano Grassi e Anna Gragnani. E’ molto chiara e scaricabile qui.

Vedi anche l’autorevole commento in: Principio di precauzione.

Il Sindaco, massima autorità in fatto di salute pubblica, generalmente si deresponsabilizza dietro i pareri degli organi tecnici. Invece la legge assegna a tale figura la responsabilità delle scelte in fatto di precauzione e può decidere anche in disaccordo al parere della USL. Una sentenza del TAR Lazio, a favore del Sindaco di Pontinia, in provincia di Latina, puntualizza che il Sindaco ha la facoltà di assumere autonomamente un parere vincolante, anche in contrasto con il parere della locale USL, quando è in gioco la salute pubblica, in forza degli articoli 216 e 217 del TULS. Vedi sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione staccata di Latina depositata il 14/09/2009.

Si tratta di una sentenza che respinge un ricorso contro il parere negativo espresso dal Sindaco alla proposta di realizzazione di una centrale elettrica a biomasse e formulato in Conferenza dei Servizi in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale. Tale impianto è un impianto pericoloso in base al TUSL, la cui autorizzazione è condizionata dal parere del Sindaco, secondo il comma 11 dell’art.5 del D. Lgs 59/2005 (sull’A.I.A.).

Circa il criterio estensivo della definizione di INDUSTRIA INSALUBRE in “Industrie insalubri, ma non solo industrie: corretta interpretazione di un termine” di SILVANO DI ROSA ( Consulente Legale Ambientale – esperto A.N.E.A.), quindi anche per una procedura di VIA o di bonifica si può estendere il suddetto criterio.

Abbiamo disponibili numerosi studi scientifici che sostengono la pericolosità delle emissioni da parte degli inceneritori di rifiuti, di biomasse o del benzene e che possono ampiamente giustificare l’iniziativa di un Sindaco, che voglia rispettare tale principio. Anche in presenza di possibili studi, ma certo non quelli dell’ignorante prof. U.Foà, ripreso dal prof. U. Veronesi, che dovessero sostenere il contrario. La Corte Europea lo ha già definito:

Spetta alla politica (al Sindaco) stabilire il livello del rischio accettabile o non accettabile. Questo è il punto che i nostri Sindaci dovrebbero assumere e che evitano accuratamente (ad eccezione della sindaca Baldi di Follonica).

A conferma del potere del Sindaco, la Commissione Europea scrive in una sua Comunicazione sul principio di Precauzione (COM 2002-1) che la decisione è prettamente politica e non tecnica come si legge nella COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sul principio di precauzione – Bruxelles, 2.2.2000 (PDF dal sito della Comunità Europea)

Di più: il Sindaco non può rifiutarsi di operare scelte e assumere un parere in coerenza con il principio di Precauzione, anche in virtù degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000. A tale riguardo vedi sentenza del Consiglio di Stato, in questo caso un Comitato ha chiesto e ottenuto che il Sindaco di Taranto debba applicare tale principio.

Il principio comunitario di Precauzione viene oggi richiamato anche dal Consiglio di Stato per riformare sentenze che non ne abbiano tenuto in debito conto (Vedi: sentenza del 2005).

Pertanto c’è solo da far rispettare le leggi esistenti.

Saluti,

Roberto Barocci

Forum Ambientalista